Sono riportate in questa sezione alcune informazioni utili ai rapporti commerciali con la nostra società.
Deutsche Bank, agenzia "E" di Milano, via P. da Palestrina n° 2, 20121 Milano
Banca Agricola Mantovana, filiale di Settala, via Cerca n°1, 20090 Caleppio di Settala
Credito Italiano, filiale Mecenate, via Mecenate n° 103, 20138 Milano
Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000,
(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma
integrato a favore delle PMI e dell'artigianato(4) ha sottolineato
che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema
dei ritardi di pagamento.
(2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione
riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali(5).
(3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione
riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali(6),
il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la
possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di
direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima.
(4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un
parere sul Libro verde della Commissione intitolato "Gli appalti
pubblici nell'Unione europea - spunti di riflessione per il
futuro"(7).
(5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione
per il mercato unico, nel quale si dava risalto al fatto che i
ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per
il successo del mercato unico.
(6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione
intitolata "Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali"(8) nella quale si riassumono i risultati di una
valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della
Commissione del 12 maggio 1995.
(7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento
impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed
in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali
problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e
determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.
(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento
differiscono notevolmente dalla media comunitaria.
(9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi
seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon
funzionamento del mercato interno.
(10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali
tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 14 del trattato,
secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado
di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in
condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non
comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di
norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle
transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della
concorrenza.
(11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel
migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento nella
situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12
maggio 1995.
(12) L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel
mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli
Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a
livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto
necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente
direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di
sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del
trattato.
(13) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti
effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale
e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi
ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per
assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo
risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un
assicuratore.
(14) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di
applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati
membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali
per fini diversi da quelli della presente direttiva.
(15) La presente direttiva si limita a definire l'espressione
"titolo esecutivo", ma non disciplina le varie procedure per
l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in
presenza delle quali può essere disposta la sospensione
dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata l'estinzione del
relativo procedimento.
(16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione
contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella
maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli
interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero.
Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un
risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì
che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.
(17) Il risarcimento ragionevole delle spese di recupero deve essere
preso in considerazione fatte salve le disposizioni nazionali, in
base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore
eventuali risarcimenti aggiuntivi per i danni causati dal ritardo di
pagamento da parte del debitore, tenendo inoltre conto del fatto che
queste spese sostenute possono già essere state compensate dagli
interessi relativi al ritardato pagamento.
(18) La presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi
termini contrattuali di pagamento, segnatamente l'esistenza di
talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un
periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una
restrizione della libertà contrattuale o un tasso d'interesse più
elevato.
(19) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà
contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo
abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità
aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore
principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di
pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso
concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un
siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni
nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che
disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei
confronti del debitore.
(20) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare
dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide
ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non
discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, tali procedure
dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti
nella Comunità europea.
(21) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale
da poter esercitare la riserva di proprietà su base non
discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva
di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali
applicabili secondo il diritto internazionale privato.
(22) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni
commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra
imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche,
tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume
considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe
disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli
appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
(23) L'articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura
di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine,
in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non
impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica o di
apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
(1) GU C 168 del 3.6.1998, pag. 13, eGU C 374 del 3.12.1998, pag. 4.
CAB 01605, ABI 03104, conto corrente n° 60528
CAB 33850, ABI 05024, conto corrente n° 48792/0
CAB 01601, ABI 02008, conto corrente n° 12030/00
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali
gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/2000
pag. 0035 - 0038.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000,
considerando quanto segue:
Ambito d'applicazione
La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "transazioni commerciali": contratti tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di
merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
"pubblica amministrazione": qualsiasi amministrazione o ente, quali
definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE(9),
93/36/CEE(10), 93/37/CEE(11), inclusa 93/38/CEE(12)];
"impresa": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata
o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
2) "ritardi di pagamento": l'inosservanza dei termini di pagamento
contrattuali o legali;
3) "riserva di proprietà": l'accordo in base al quale il venditore
rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del
prezzo;
4) "tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle
sue principali operazioni di rifinanziamento": il tasso di interesse
applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso. Nel
caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata
effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il
tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che
risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a
tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;
5) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di
pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o
da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere,
mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria
pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le
sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi
anche se il debitore abbia proposto impugnazione.
Interessi in caso di ritardo di pagamento
1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal
giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di
pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel
contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente,
senza che sia necessario un sollecito:
i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del
debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o
ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o
della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla
data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei
servizi, o
iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle
merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal
ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o
iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di
accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle
merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura
o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa
data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da
quest'ultima data;
c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
ii) non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il
ritardo non sia imputabile al debitore;
d) il livello degli interessi di mora ("tasso legale") a carico del
debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo
giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di
riferimento"), maggiorato di almeno 7 punti percentuali ("margine"),
salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che
non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,
il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato
dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca
centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei
mesi;
e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il
creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento
ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del
ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono
rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per
quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono,
nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per
quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.
2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal
legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60
giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi,
qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale
termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile,
sensibilmente superiore al tasso legale.
3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del
pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia
conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a
d), e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un
risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del
caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del
prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per
determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si
terrà conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo
per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e
2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano
i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il
contratto ad equità.
4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e
dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il
continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al
paragrafo 3.
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che
consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale
di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese,
possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai
tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le
condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente
inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a
mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a
ricorrere a tali condizioni.
Riserva di proprietà
1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni
nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato
affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni
fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia
stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà
tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni
relative ad anticipi già versati dal debitore.
Procedure di recupero di crediti non contestati
1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere
ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro
90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato
un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra
autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli
aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo
secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative.
2. Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti
i creditori stabiliti nella Comunità europea.
3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non
include:
a) i periodi necessari per le notificazioni;
b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini
necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della
convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(13).
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che
siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per
conformarsi alla presente direttiva.
3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono
escludere:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore;
b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; e
c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un
riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini
contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto
sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della
normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi
noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso,
delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
La Presidente
N. Fontaine
Il Presidente
M. Marques da Costa
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 50.
(3) Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1998 (GU C 313
del 12.10.1998, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 29
luglio 1999 (GU C 284 del 6.10.1999, pag. 1) e decisione del
Parlamento europeo del 16 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno
2000 e decisione del Consiglio del 18 maggio 2000.
(4) GU C 323 del 21.11.1994, pag. 19.
(5) GU L 127 del 10.6.1995, pag. 19.
(6) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 43.
(7) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 92.
(8) GU C 216 del 17.7.1997, pag. 10.
(9) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.
(10) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.
(11) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
(12) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.
(13) Nella versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.
